Approfondimenti e spunti per far crescere il tuo business.
Diventa più semplice, dal 2017, l’utilizzo dell’agevolazione Ace da parte delle società di persone. Oltre all’attribuzione ai soci, infatti, è ammesso, in alternativa, la trasformazione diretta in credito Irap, da utilizzare in cinque quote costanti. È questo un passaggio importante sino ad ora trascurato del decreto 3 agosto 2017, che dovrà essere confermato dalle istruzioni ai modelli dichiarativi 2018 di prossima elaborazione.
Ma andiamo per ordine. Dal 2014, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1 del decreto legge 201/2011 dall’articolo 19, comma 1, del Dl 91/2014, la parte del rendimento nozionale Ace che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere, in alternativa al riporto “a nuovo” (ossia in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi), trasformata in un credito d’imposta Irap, applicando a tale eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 (soggetti Irpef) e 77 (soggetti Ires) del Tuir.
Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo e può essere utilizzato solo all’interno della dichiarazione, non essendo compensabile in F24. La trasformazione (possibile anche per le società non operative) avviene sempre sulla quota (residua) maturata nell’anno in corso, mentre non è possibile per le quote maturate in anni precedenti.
Sino ad ora, l’utilizzo di questa facoltà era avvenuto essenzialmente da parte di soggetti Ires in perdita fiscale, mentre assai sporadicamente ne avevano fruito i soggetti non Ires, in particolare le società di persone. Questo perché l’ammontare Ace prodotto dalla società di persone (e da tutti i soggetti “trasparenti”: circolare 21/E/2015) non poteva transitare nella dichiarazione Irap della medesima, né essere riportata a nuovo, in quanto andava attribuita preventivamente al socio. Solo tale soggetto, se riteneva, poteva convertirla (totalmente o parzialmente) in credito nella propria (eventuale) dichiarazione Irap, presentata in virtù di altra impresa personalmente esercitata. Essendo tali situazioni numericamente molto marginali, la possibilità di conversione destava pochissimo interesse.
Ciò dovrebbe cambiare a seguito dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 8, comma7, del decreto del 3 agosto 2017. In essi, infatti, è previsto espressamente che sia nelle società di capitali in regime di trasparenza fiscale che nelle società di persone, l’importo del rendimento nozionale Ace che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito proporzionalmente a ciascun socio «ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società» in compensazione dell’Irap sotto forma di credito d’imposta.
L’alternativa espressamente prevista dal decreto supera i chiarimenti di prassi sino ad oggi intervenuti e anticipa i necessari adeguamenti della modulistica dichiarativa. Dal 2017 le società di persone potranno utilizzare direttamente l’ammontare Ace eccedente il reddito di periodo, convertendolo in credito d’imposta Irap e portandolo così (in cinque quote) a riduzione del tributo regionale.
Tale modalità, infatti, evita che l’agevolazione vada persa, ove attribuita per trasparenza ad un socio che non la utilizza e non presenta alcuna dichiarazione Irap, in quanto privo della soggettività passiva ai fini di tale tributo. Inoltre, in questo modo il vantaggio riguarda tutti i soci, non solo quelli che avrebbero potuto sfruttare la quota eccedente attribuita dalla società.