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All’esordio cinque classi di merito per il Fondo di garanzia delle Pmi

Finanza e Pagamenti

20 Marzo 2019

American Express

Dal 15 marzo sono diventate operative le nuove regole di funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi, disciplinato dalla legge 662/1996. In oltre 145 pagine, sono articolate tutte le novità, declinate successivamente all’intervento interministeriale di Mise e Mef sullo strumento.
Alla base della riforma, i medesimi obiettivi di sostegno alle Pmi per l’accesso alle fonti finanziarie, godendo di una garanzia pubblica da affiancare a quella dell’impresa beneficiaria. I capisaldi della riforma, annunciata dalla circolare 2/2019 di Mediocredito centrale, si fondano sulla ridefinizione delle modalità d’intervento, fra garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, e l’utilizzo del modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese, all’intera operatività del Fondo.
In base a tale modifica, la valutazione dei soggetti beneficiari finali è effettuata attraverso una loro classificazione in cinque classi di merito, costruite sulla loro probabilità di inadempimento. Disposta, inoltre, una riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito dal Fondo e l’introduzione delle operazioni a rischio tripartito.
Vediamo nel dettaglio alcune delle novità introdotte, la cui comprensione è stata facilitata dalla pubblicazione di un utile specchietto riassuntivo. Concentriamoci sulle modalità di intervento del Fondo e i requisiti di ammissibilità. Le nuove modalità operative si soffermano sulle forme di intervento del Fondo, ossia: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori; riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.
In alcune Regioni, il Fondo potrebbe operare per la sola riassicurazione e controgaranzia. In particolare, per ciò che attiene a queste formule di intervento, esse possono essere attivate dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria. A tal fine, però, è necessario che le garanzie da loro concesse siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto.
Quanto alla garanzia, essa è cumulabile con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
Sul fronte dei requisiti di ammissione ai benefici del Fondo, le nuove disposizioni presentano un quadro molto articolato. Un contributo specifico è dedicato alle start up, ammesse alla garanzia solo qualora: le richieste di ammissione alla garanzia siano relative ad operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di un programma di investimento; i mezzi propri versati siano pari ad almeno il 25% dell’importo del programma di investimento.
In relazione al secondo dei requisiti evidenziati, nel caso in cui i mezzi propri non siano stati già versati, alla data della presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, sarà possibile completarne il versamento entro sei mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione. Nei tre mesi dalla data del predetto versamento, i soggetti richiedenti devono, inoltre, comunicare l’avvenuto versamento al gestore del Fondo, allegando alla comunicazione la documentazione probatoria.
Quanto all’ammissione ai benefici, essa è condizionata ad una valutazione di merito dei richiedenti. In particolare, sono ammissibili i soggetti che: non siano classificati come “unrated”; non presentino, per se stessi e i soci, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari; non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dal decreto del Dm 29 settembre 2015.

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