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L’intervento, istituito dal Decreto Crescita (dl 34/20), si è posto come obiettivo quello di sostenere la trasformazione tecnologia e digitale dei processi produttivi delle micro e piccole imprese. I progetti, che dovranno avere un importo di spesa compreso nella forbice 50mila-500mila euro, si muovono nel perimetro del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Ecco in sintesi le principali novità, fissate dal decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/20, che oltre a fornire le indicazioni operative ha in allegato anche i modelli elettronici da compilare per poter partecipare dal 15 dicembre alla prenotazione dell’istruttoria.
Il perimetro digitale.
L’elenco è lungo e di dettaglio. Per il Ministero dello Sviluppo Economico la trasformazione delle PMI passa attraverso l’implementazione di:
I progetti di spesa non devono essere avviati al momento della presentazione della domanda, devono riguardare un’impresa situata fisicamente sul territorio nazionale e come detto in precedenza prevedere un importo di spesa non inferiore a 50mila euro e non superiore a 500mila euro. Inoltre, la durata del progetto deve essere definita in non più di 18 mesi. I 18 mesi decorrono dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Anche se è specificato che su richiesta dell’impresa il Ministero può concedere una proroga per l’ultimazione del progetto di massimo sei mesi.
L’identikit delle imprese agevolate.
Per poter aver accesso all’agevolazione l’impresa deve possedere dei requisiti elencati nel decreto direttoriale del Mise. In particolare, deve risultare:
Le PMI possono partecipare anche unite nella presentazione dei progetti purché in numero comunque non superiore a dieci imprese. Il meccanismo è quello del contratto di rete o consorzio che deve avere come promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
Gli stanziamenti.
Una dote da 100milioni di euro. Sono queste le risorse che dal 15 dicembre saranno distribuite. Il Ministero spiega che le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, il 10% sotto forma di contributo; e il 40% come finanziamento agevolato. Quest’ultimo deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.