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Chiusa la stagione dei bilanci e dei relativi adempimenti dichiarativi, gli operatori hanno determinato il carico tributario definitivo per le imprese, al netto delle agevolazioni fiscali legate –anche e spesso – agli investimenti effettuati. Tra le misure di cui si parla meno, e probabilmente tra le meno sfruttate nonostante i vantaggi che può dare, c’è il cosiddetto patent box indiretto.
L’agevolazione è ricollegabile ai redditi ottenibili dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali. La distinzione rispetto al più noto patent box diretto o in senso proprio, consiste principalmente nell’impiego dell’intangibile: nel primo (quello indiretto), il bene viene concesso in uso a un soggetto esterno al proprietario, mentre in quello diretto è lo stesso imprenditore che lo usa all’interno della propria attività (cosiddetta substantial activity).
Lo sconto
Le somiglianze o le sovrapposizioni fra le due misure – di per sé molteplici – traggono origine da un provvedimento normativo comune, che consente all’imprenditore di usufruire di un’agevolazione che consiste nella detassazione pari al 50% dell’utile ottenuto dallo sfruttamento del bene immateriale. Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiarne tutti gli imprenditori, a prescindere dalle dimensioni o dal tipo di attività, che determinino il reddito imponibile con la classica metodologia analitica. Anche per il patent box indiretto, il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato – come sancito dall’articolo 6 del Dm 30 luglio 2015 – al fatto che il bene immateriale rientri fra quelli previsti nel comma 1 della disposizione da ultimo citata (si veda la scheda a fianco). Interessante notare che, per quanto attiene alla definizione e alla classificazione dell’intangibile agevolabile, l’articolo 6, comma 2, del decreto richiamato rinvia alle normative nazionali, europee e internazionali – ivi compresi trattati e convenzioni – che dettano norme specifiche in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Le due condizioni
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto, è agevolabile anche «la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali», da cui deriva appunto l’agevolazione per l’utilizzo indiretto del bene da parte di terzi. Comunque, l’utilizzo indiretto è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per fruire dell’agevolazione: infatti – particolare non trascurabile – è necessario che dallo sfruttamento indiretto del bene si ottenga un reddito imponibile fiscale positivo. Il reddito agevolabile, in questa modalità di sfruttamento indiretto, è dato dalla differenza fra i canoni ottenuti dal terzo, derivanti appunto dallo sfruttamento del bene, e i costi sostenuti dal concedente.
Gli elementi di calcolo
Sulle modalità di calcolo è indispensabile soffermarsi per alcune considerazioni specifiche proprie di questa agevolazione.
I ricavi. Innanzitutto è chiaro che ai fini di tale incentivo è necessario che la concessione dia luogo a dei ricavi per il concedente. È quindi certamente una modalità di calcolo molto più semplice poiché, a differenza del patent box diretto, non c’è la necessità (per ovvi motivi) di calcolare il reddito figurativo derivante dall’impiego dell’intangibile all’interno dell’impresa.
Il calcolo. Ai fini del calcolo dell’agevolazione, rilevano sia i costi direttamente connessi al bene immateriale sia quelli indiretti. In questo caso, le difficoltà connesse all’identificazione dei costi indiretti sono abbastanza similari fra le due forme di patent box, con l’avvertenza che – soprattutto in quella indiretta – potrebbe esservi da parte del fruitore dell’agevolazione una “sotto-pesatura” dei costi indiretti da attribuire all’intangibile.
I costi. Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo sono solo quelli fiscalmente deducibili sulla base delle disposizioni contenute nel Tuir. Trovano quindi cittadinanza solo i costi che siano stati imputati correttamente e che siano fiscalmente rilevanti.
C’è un corollario importante: i costi non solo devono avere le caratteristiche prima ricordate, ma devono anche essere mappati sulla base dello schema “tracking and tracing”. Anche nel patent box indiretto è indispensabile quindi dotarsi di una contabilità di natura gestionale che permetta di mappare tutti i costi connessi all’agevolazione (si veda l’articolo 11 del decreto ministeriale).
La ricerca. Condizione indispensabile per l’ottenimento dell’agevolazione è che il concedente svolga sempre e comunque un’attività di ricerca e sviluppo riconducibile al prodotto intangibile agevolabile (il cosiddetto nexus ratio). La mancanza o l’assenza di spese ricollegabili alla ricerca e sviluppo implica l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione, come ben spiegato nella risoluzione 28/E del 9 marzo 2017.