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Commercio elettronico indiretto di beni: le novità

Commercio elettronico indiretto di beni le novità
Business Insights

29 Giugno 2021

American Express

Commercio a distanza di beni e tassazione del B2C, si cambia: con l’entrata in vigore in UE del VAT package 2021 le regole si uniformano e i regimi di imposizione e registrazione si semplificano.


Semplificare, uniformare, velocizzare. Sono queste le parole d’ordine del nuovo regime del Commercio elettronico indiretto di beni, il cosiddetto VAT package 2021, che entra in vigore nell’Unione Europea il primo luglio per gli scambi transfrontalieri e per la tassazione dei servizi B2C (Business to Consumers).


I nuovi obblighi sull’IVA 


La novità principale del pacchetto che sostituisce le attuali regole per le vendite a distanza riguarda i regimi speciali dell’IVA. Gli obblighi relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto vengono accentrati in un unico Stato membro, di solito quello del fornitore, eliminando l’attuale dispersione. Si viene così a creare un sistema europeo centralizzato che ha lo scopo di agevolare i contribuenti che vendono online i loro prodotti in Paesi UE diversi da quelli di origine. Viene inoltre semplificato il successivo versamento dell’IVA agli Stati di destinazione.


Unica soglia di “protezione” sotto i 10mila euro


Con le nuove regole cadono le soglie di protezione di 35mila o 100mila euro per i fornitori italiani e viene introdotta un’unica soglia valida per tutta l’Unione su base annua di 10mila euro per le vendite a distanza di beni e di servizi B2C in tutti gli Stati membri. Sotto tale soglia si applica l’IVA con le aliquote nazionali. Al di sopra invece, le vendite sono soggette all’IVA del Paese acquirente e il venditore ha quindi due opzioni: registrarsi in ogni Stato membro nel quale risiedono i suoi acquirenti per dichiarare e versare in ciascuno di essi l’IVA sulla base delle regole di ognuno. Oppure, eliminando un bel po’ di complicazioni, aderire al nuovo sistema creato con il pacchetto.


Regime MOSS


Un capitolo importante della nuova normativa è quella che riguarda che il cosiddetto MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico). Tale regime, riservato finora ai soli servizi di Tlc, tele-radiodiffusione e servizi elettronici, viene esteso al regime OSS (One Stop Shop, Sportello Unico): la conseguenza è che nel suo raggio rientrano tutte le forniture B2C. Gli operatori, rimanendo registrati nel loro Stato, potranno predisporre un’unica dichiarazione trimestrale telematica con tutte le cessioni o prestazioni, e verseranno l’IVA cumulativamente allo stesso loro Stato di registrazione. Nell’imposta saranno calcolate le aliquote dei Paesi destinatari, a cui dovranno poi essere consegnati i pagamenti. Sarà compito dello Stato in cui vengono versate le imposte, corrispondere il dovuto al Fisco dello Stato di residenza dell’acquirente.


La “scappatoia” IOSS

Il nuovo regime abolisce inoltre l’esenzione IVA all’importazione per beni di basso valore, fino a 22 euro. L’imposta va versata su tutti i beni commerciali, nessuno escluso, per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori UE ed extra-UE. È stato quindi creato un regime speciale, lo IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni importati di valore fino ai 150 euro; restano però esclusi i beni soggetti ad accisa, perché tale tassa rientra nella base imponibile per l’IVA in fase di import.


Sportello unico e registrazione


Chi ricorre allo IOSS può usufruire dell’importazione nell’UE godendo dell’esenzione dall’IVA. I fornitori che vendono beni da un Paese terzo ad acquirenti UE di modesto valore, potranno riscuotere l’IVA sulle vendite dall’acquirente come parte del prezzo di acquisto, dichiarando e versando quell’imposta tramite lo sportello unico. Su questo fronte possono tornare utili, per le aziende che fanno spesso uso del commercio elettronico, le Carte Business American Express, che recepiscono in automatico le ultimissime normative UE e che permettono di pagare i tuoi acquisti aziendali entro 48 giorni senza oneri aggiuntivi: l’estratto conto della Carta è infatti addebitato 18 giorni dopo la chiusura del ciclo contabile. Un modo per evitare farraginosi adeguamenti ai sistemi impositivi spesso in evoluzione.


Chi può accedere


Al regime IOSS possono aver accesso: 

Come accade in regime OSS, anche con lo IOSS è necessario registrarsi in un solo Stato, quello in cui si viene identificati, e la dichiarazione va presentata in via elettronica per ogni periodo d’imposta, che in questo caso è mensile (con l’OSS è trimestrale).


Le regole introdotte dal VAT 2021 sono un primo passo importante verso l’obiettivo dell’Unione Fiscale Europea, dal momento che introducono una serie di normative che tentano la strada dell’integrazione di tasse e imposte in registri unici e che semplificano le incombenze, spesso molto diverse da Paese a Paese. Le imposizioni differiscono ancora da Stato a Stato, ma i registri unici in cui imprese, fornitori e acquirenti hanno la possibilità di iscriversi cercano di guidare tutti verso un futuro nel segno dell’unificazione.

Dati e scenari citati nell’articolo sono tratti da Netcomm

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