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Al decollo, dal pomeriggio del 15 giugno, l’invio delle domande per il contributo a fondo perduto per le imprese che hanno subito un calo di almeno il 30% del fatturato, ad aprile, a causa dell’epidemia di Covid-19. La novità è che il destinatario delle domande sarà l’Agenzia delle Entrate che si è impegnata ad erogare i soldi sul conto corrente dei destinatari al massimo in 10 giorni dal ricevimento della richiesta, per poi procedere, successivamente, alla verifica sulla correttezza dei requisiti e procedure. Il tempo per inoltrare le domande è stato esteso fino al 13 agosto.
Il modello è snello. Tre pagine con le informazioni richieste ridotte all’osso. Si parte da una base di contributo di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per le imprese, e si può arrivare a ottenere anche 250 mila euro. L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito www.agenziaentrate.it, ha reso disponibile anche una guida per la compilazione, oltre ad una circolare per approfondimenti. Le domande viaggeranno mediante i canali telematici dell’Agenzia o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Chi può richiedere il contributo
Il decreto Rilancio (art.25, dl 34/20) ha stabilito la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto a coloro che sono soggetti esercenti, attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro. Al momento, coloro che risultano essere iscritti ad ordini professionali, sebbene titolari di partita Iva, sono esclusi dall’erogazione del contributo. Esclusi anche i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), chi fruisce del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
I requisiti
Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Ma, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate in una nota, “ci sono due eccezioni a questo caso generale. Il primo, in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato), lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)”.
Come calcolare il contributo
Per calcolare il contributo si deve considerare l’applicazione di una specifica percentuale al calo di fatturato. Più precisamente, alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019, si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
La procedura
Una volta inviata l’istanza se, ad esempio, ci si accorge di aver sbagliato qualcosa, è possibile inoltrare una nuova istanza che in buona sostanza annulla la precedente. La sostituzione può essere fatta fintantoché non si ricevono i soldi sul conto.
Una volta inoltrata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate invia una prima ricevuta di presa in carico. Dopo sette giorni, rilascia una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
La novità della procedura, per consentire di accreditare i soldi in tempi record, è quella di demandare la fase dei controlli a bonifico effettuato.
Nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate si specifica dunque che sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede, poi, al controllo dei dati dichiarati, ed effettua ulteriori verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva. Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali. Qualora dai riscontri incrociati emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni previste.