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Escluse dal bonus le modifiche non significative di prodotti o processi già esistenti
Con la circolare 59990 del 9 febbraio il ministero dello sviluppo economico (Mise) è intervenuto per fornire alcuni importanti indicazioni di carattere sistematico riguardanti le attività di sviluppo di software, e la relativa documentazione di supporto, al fine di chiarire le ipotesi in cui esse sono ammissibili al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3, commi 4 e 5, del Dl 145/2013 e dall’articolo 2 del Dm 27 maggio 2015. In ogni caso, il Mise rinvia per l’esame di specifiche fattispecie alla ordinaria procedura d’interpello.
Il manuale Ocse
Preliminarmente, il Mise ricorda che, in generale, l’individuazione delle attività ammissibili richiama le definizioni di «ricerca fondamentale»,«ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale» contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che a loro volta sono mutuate dal«Manuale di Frascati» dell’Ocse (guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development).Il manuale costituisce quindi la fonte interpretativa di riferimento.
La distinzione
Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di software, in tale manuale si precisa che le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. A tale proposito, viene chiarito che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico, e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. In proposito, occorre precisare che le attività di sviluppo di tipo ricorrente o di routine non sono agevolabili, e che quindi l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.
Tale distinzione tra attività di sviluppo e attività routinarie o ordinarie trova riscontro nella disciplina agevolativa, che considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti.
La circolare ricorda inoltre che il credito d’imposta R&S non ricomprende automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un’impresa, ma soltanto le attività ricollegabili a progetti che presentino un «apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato», la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili. A tal fine si raccomanda che la società si doti di strumenti idonei ad individuare il requisito della novità, come appena descritto.
Il punto conclusivo
Resta inoltre fermo che è necessario individuare il punto conclusivo della R&S, dato che il riconoscimento del credito d’imposta non può riguardare attività dell’impresa successive a quelle cosiddette pre-competitive. A questo proposito, il Mise ritiene che, nel caso di attività di sviluppo di software, la conclusione di tali attività pre-competitive possa identificarsi in linea generale con quelle attinenti al cosiddetto beta testing. bers per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra Italia e Arabia Saudita.