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E-Privacy: ecco come cambia il Regolamento

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Finanza e Pagamenti

20 Aprile 2021

American Express

Via libera del Consiglio dell’Unione Europea alla bozza del nuovo Regolamento sull’e-Privacy. Dai cookie al soft spam: ecco cosa potrebbe cambiare.

 

Il 10 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul progetto di Regolamento sull’e-Privacy. Un passo importante, poiché le norme attualmente vigenti risalgono al 2002 e andavano adeguate alle nuove tecnologie.

 

Un percorso iniziato nel 2017

 

A partire dal 2017 si sono susseguite diverse bozze, in parte a causa delle difficoltà a soddisfare gli interessi dei vari attori destinatari del regolamento e un po’ per la necessità di armonizzare il testo con il GDPR, la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il testo del nuovo regolamento dovrà ora essere esaminato al Parlamento Europeo.

Se approvato, andrà a sostituire la Direttiva 2002/58/CE – conosciuta come Direttiva e-Privacy – che fino a oggi era il punto di riferimento per le comunicazioni in ambito digitale.

Verranno introdotti cambiamenti in ambiti strategici dell’economia digitale, come l’online advertising, il marketing e l’Internet of Things. Queste modifiche avranno ripercussioni su tutti gli operatori e le imprese che operano nel digitale, compresi i social network e le web company.

Per i cookie serve il consenso informato

I siti web potranno ancora richiedere all’utente il consenso per l’installazione dei cookie. L’utente dovrà, però, poter scegliere in maniera consapevole, attraverso informazioni chiare e precise da parte del fornitore dei servizi.

In pratica, l’utente potrà scegliere tra “un’offerta che include il consenso all’utilizzo dei cookie per finalità ulteriori” e “un’offerta equivalente che non comporta il consenso al trattamento dei dati per finalità ulteriori”.

Il Regolamento prevede che questa “libertà di scelta” debba ritenersi esclusa in presenza di un evidente squilibrio tra utente e fornitore del servizio. Per esempio, nel caso di servizi erogati da parte di provider in posizione dominante.

Sì all’utilizzo delle whitelist

 

Spesso gli utenti sono gravati dalle richieste di acconsentire ai cookie e, per questo, non leggono più le informazioni. In questi casi la protezione offerta dal consenso viene “compromessa”.

Il Regolamento sull’e-Privacy incoraggia i fornitori di software a prevedere impostazioni di default che permettano agli utenti di gestire in autonomia il consenso ai cookie, scegliendo in relazione all’archiviazione e all’accesso ai dati memorizzati e inserendo uno o più fornitori nelle whitelist.

 

Estensione del Soft spam

 

Via libera invece al soft spam, cioè l’invio di comunicazioni di marketing diretto dei propri prodotti o servizi simili a quelli acquistati dall’utente. In questo caso valgono le regole attualmente vigenti per quanto riguarda l’informativa e il meccanismo di opt-out, cioè la possibilità per l’utente di opporsi al servizio in modo gratuito e semplice.

La bozza di Regolamento sull’e-Privacy estende inoltre il concetto di soft spam: “per messaggio elettronico si intende non solo l’email, ma qualsiasi messaggio contenente informazioni. Quindi anche messaggi di testo, vocali, video e così via”.

 

Internet of Things affidabile e sicuro

 

Il legislatore, preso atto dello sviluppo del mercato dell’Internet of Things e della crescente necessità di promuovere “un Internet delle cose affidabile e sicuro”, propone l’estensione del campo di applicazione del nuovo Regolamento sull’e-Privacy fino a “coprire la trasmissione di dati machine-to-machine tramite una rete di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”.

 

Si amplia l’utilizzo dei metadati

 

La bozza di Regolamento sull’e-Privacy mantiene un approccio neutrale ai metadati, al fine di garantirne l’applicazione in funzione degli sviluppi della tecnologia.

Viene comunque ribadita la confidenzialità dei metadati e vietata l’ingerenza “sia direttamente per intervento umano che tramite l’intermediazione di trattamenti automatizzati da parte di macchine, senza il consenso delle parti comunicanti”.

Vista l’importanza per le imprese di elaborare i metadati, si prevede un ampliamento delle fattispecie in cui sarà possibile trattarli, subordinando tale trattamento a determinate condizioni.

I fornitori, si legge nella bozza di regolamento, “dovrebbero essere autorizzati a trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche di un utente finale laddove sia necessario per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica sulla base di un contratto con tale utente finale e per la fatturazione relativa a tale contratto”.

 

Tempi ancora lunghi

 

Il testo del Regolamento sull’e-Privacy verrà discusso con il Parlamento Europeo. Il negoziato potrebbe rivelarsi complesso per via delle aperture del nuovo testo verso l’industria, ovvero la possibilità di elaborare i dati non solo previo consenso ma anche su altre basi.

In caso di esito positivo delle negoziazioni e di adozione del testo definitivo, il nuovo Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e inizierà ad applicarsi dopo due anni.


Le informazioni in questo articolo e l’analisi del Regolamento sono tratte da Netcomm

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