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Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il decreto con le nuove condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia PMI, che si applicheranno dal prossimo 15 marzo.
Il Fondo di Garanzia (Fdg) può intervenire a favore delle PMI in due modi, o tramite garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, oppure tramite riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti (anche in qualità di capofila di pool). Il decreto – consultabile sul sito del ministero – stabilisce i requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni finanziarie.
Per quanto riguarda i beneficiari, le PMI possono appartenere a qualsiasi settore, con alcune eccezioni come ad esempio agricoltura, silvicoltura e pesca, attività finanziarie e assicurative, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, personale domestico, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. Vi è poi una serie di pre-requisiti legati principalmente all’assenza di inadempienze (ad esempio mancati rimborsi e sofferenze bancarie) e a eventuali procedure di liquidazione. Ci sono anche regole relative al merito creditizio, valutato dal Gestore del Fondo sulla base del livello di rischiosità (con norme specifiche per le startup). In alcuni casi non è necessario il merito di credito: è il caso delle startup-innovative, delle operazioni di microcredito, di importo ridotto, a rischio tripartito, e di Resto al Sud, il programma che concede incentivi per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under46 nelle regioni del Mezzogiorno.
Le operazioni finanziarie ammissibili devono essere direttamente finalizzate all’attività di impresa, devono avere una durata stabilita e certa, non possono riguardare attività connesse all’esportazione e non devono essere deliberate da più di sei mesi. Nel caso di operazioni di sottoscrizione di minibond, sono ammissibili solo se non prevedono obblighi di conversione. Ci sono poi regole particolari per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti o a rischio tripartito.
La domanda deve essere inviata al gestore del fondo utilizzando l’apposita funzionalità del Portale FdG, e deve contenere tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e delle altre attività istruttorie. Inoltre deve contenere le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali. Per le operazioni di riassicurazione e/o controgaranzia, va indicato il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale.