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La misura
Il Decreto Rilancio (dl 34/20, l’articolo 38, commi 7 e 8) ha introdotto una misura di sostegno per start up e PMI innovative. Si tratta, in sintesi, della possibilità di ottenere delle detrazioni fiscali fino al 50% per gli investimenti delle persone fisiche, ma anche tramite organismi di investimento collettivo che si concentrano sul segmento. I massimali sono così fissati: per le start up innovative fino a 100 mila euro per ogni periodo di imposta con un tetto di detrazione di 50 mila euro, per le PMI innovative fino a 300 mila euro con un tetto di detrazione di 150 mila euro. Per la parte eccedente l’investimento la detrazione sarà del 30% nel limite di 200 mila euro per tre esercizi finanziari.
Il presupposto per poter usufruire delle condizioni di particolare favore fiscale è mantenere l’investimento per almeno tre anni. Se si esce dall’investimento prima, si ha l’obbligo di restituire gli importi ricevuti con interessi legali. Nel decreto che ha dato attuazione all’agevolazione è specificato che prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria delle agevolazioni presenta istanza tramite piattaforma informatica dedicata.
La domanda
Dal primo marzo e fino al 30 aprile le imprese e i soggetti interessati possono presentare le istanze per gli incentivi fiscali in regime «de minimis» (limite di 800mila euro), per investimenti in start-up e PMI innovative. L’istanza è accettata solo in modalità elettronica e, come specifica la circolare che ha regolamentato l’accesso, deve essere inviata dal portale realizzato proprio per questo obiettivo. Il Ministero deve ricevere la domanda prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore.
Nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico è precisato che: “la start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza”.
È prevista una deroga per gli investimenti effettuati nel corso del 2020. In questo caso, per vedere riconosciuto l’incentivo in capo al soggetto che investe, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché sia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
Presentare l’istanza è un primo passo per ottenere l’incentivo, il secondo è l’esito positivo degli accertamenti effettuati. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in relazione agli investimenti effettuati, le agevolazioni devono essere indicate dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento.
La piattaforma
La strada d’accesso è lo SPID (l’identità digitale), riservato al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro Imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. Per l’accesso alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso di SPID, PEC dell’impresa beneficiaria e firma digitale. Inoltre, è richiesto un indirizzo di PEC del soggetto investitore che effettua l’investimento agevolato nell’impresa beneficiaria che presenta l’istanza. Il modello dovrà essere compilato con l’inserimento di una serie di dati che dimostrino la corrispondenza dell’investimento al regime de minimis dell’UE.
Ciascuna istanza riguarda l’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta la domanda di accesso. L’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l’investimento nella stessa. Le richieste si intendono cumulative per ciascuna impresa beneficiaria, ai fini della verifica dei massimali di aiuto stabiliti dal regolamento de minimis. Rimangono in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal decreto, che ciascun soggetto investitore è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.
Attenzione perché nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che: “L’importo dell’agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, da indicare in sede di compilazione della domanda, deve essere determinato dal soggetto istante nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto «de minimis» applicabile, tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del regolamento de minimis, nell’arco dell’esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all’impresa beneficiaria ovvero all’impresa unica a cui appartiene l’impresa beneficiaria, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati”.
I dati
Al 31 dicembre 2020, sono 3.579 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. Il dato arriva dalla diciottesima edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Grazie a questa misura, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria start-up secondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. L’esenzione dall’atto notarile consente un risparmio medio sui costi d’avvio stimato in circa 2mila euro.
Nel quarto trimestre 2020 si sono iscritte alla sezione speciale 338 nuove start-up innovative costituite online, il numero più alto tra tutti i trimestri dal 2016, superiore anche al record stabilito nel precedente trimestre (292). Il dato si inserisce in un contesto in cui l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 non è ancora conclusa e dà un segnale positivo all’ecosistema dell’innovazione.