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È legittimo il recesso esercitato dal socio di società per azioni a seguito di una delibera con la quale l’assemblea dei soci ha modificato la clausola dello statuto sociale concernente il diritto dei soci di partecipare agli utili: è quanto deciso dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 28 dicembre 2018 (rg n. 15013/2015).
Nel caso giunto all’esame della corte bolognese, l’assemblea dei soci aveva modificato una clausola dello statuto sociale rimettendo al consiglio di amministrazione di proporre l’entità degli utili netti di bilancio da destinare ai soci, in sostituzione della precedente previsione statutaria per la quale ai soci avrebbe dovuto essere distribuita una quota pari all’80% dell’utile d’esercizio (da suddividere tra i soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute).
La Corte d’appello di Bologna ha innanzitutto sottolineato che le cause di recesso da una società per azioni (individuate dal legislatore nell’articolo 2437 del Codice civile, nella sua formulazione modificata a seguito della riforma del 2003), sono di tre diversi tipi:
Nel perimetro della prima categoria (quella delle cause di recesso legali e inderogabili) rientra il recesso che la legge riconosce (nell’articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice civile) al socio non consenziente rispetto al fatto che l’assemblea deliberi «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione».
Secondo la Corte, in questo ambito è riconducibile la modifica statutaria «incidente sulle prerogative di carattere patrimoniale del socio, con particolare riguardo al momento della destinazione degli utili» (precedenti in tal senso sono rinvenibili nelle decisioni del Tribunale Milano n. 9189 del 31 luglio 2015, del Tribunale Roma del 30 aprile 2014 e della Corte d’appello di Brescia n. 319 del 2 luglio 2014).
Occorre infatti considerare che la «formazione e conseguente divisione degli utili» – sottolineano i giudici emiliani – «rappresenta lo scopo precipuo dell’agire in forma societaria e dunque il carattere essenziale del vincolo societario, come si desume dalla semplice lettura dell’articolo 2247 del Codice civile, norma fondante del contratto sociale», secondo il quale con il il contratto di società «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
In conclusione, nel caso giunto al giudizio della Corte d’appello di Bologna è stato ritenuto che il socio aveva correttamente esercitato il diritto di recesso a seguito dell’adozione, da parte dell’assemblea dei soci, di una delibera incidente sul diritto dei soci di partecipare alla distribuzione dell’utile d’esercizio.