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In soccorso alle imprese, ecco come

Finanza e Pagamenti

29 Maggio 2020

American Express

Un doppio binario per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: da un lato il supporto all’aumento del capitale attraverso crediti di imposta e un fondo ad hoc, dall’altro un fondo cassaforte che promuova prestiti obbligazionari a beneficio delle medie imprese. Il tutto è normato nel decreto Rilancio (d.l. 34/20) e come ha avuto modo di evidenziare anche il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri illustrando le misure: “Si tratta di un mix di misure, tra i più articolati e completi in Europa, graduato sulla dimensione e la tipologia di impresa”. “Si tratta”, ha continuato Gualtieri, “di interventi che cercano di indirizzare la ripartenza dell’economia lungo sentieri virtuosi di investimento, innovazione, individuazione di nuovi indirizzi strategici, crescita dimensionale”. Ecco più in dettaglio il mix di interventi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
 
 
Credito di imposta per gli aumenti di capitale. Il supporto è per le società che deliberano, dal 21 maggio fino al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato di non meno di 250mila euro, condizione che è poi necessaria anche per l’accesso successivo al fondo Pmi. Le società sono tutte quelle con ricavi tra i 5 e i 10 milioni di euro che, nei mesi di marzo e aprile 2020, hanno subito un calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33%.
 
 
Ci sono poi una serie di paletti da parte dell’impresa da rispettare:
 

 
Per questo intervento si è in attesa del via libera della commissione europea, ma, come ha già anticipato il ministro Gualtieri, le interlocuzioni sono in corso e una risposta dovrebbe arrivare a stretto giro.
 
 
L’aumento di capitale dunque sarà ripagato attraverso un credito di imposta pari al 20% dell’investimento. La norma fissa un tetto massimo per l’importo del conferimento in 2 milioni di euro.
Per investimenti si devono intendere anche quelli effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle imprese con il rispetto delle condizioni previste dalla norma.
 
 
Credito di imposta per le perdite registrate nel corso del 2020. L’altra misura a supporto della patrimonializzazione delle imprese è il credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020, riconosciuto alle società con gli stessi requisiti del primo credito di imposta (ricavi tra i 5 e i 10 miln di euro), a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020. In questo caso il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. È previsto, inoltre, che la distribuzione delle riserve prima del 2024, comporti la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire beneficio e gli interessi.  Per la fruizione di entrambi i crediti di imposta, sui conferimenti in denaro e sulle perdite registrate nel 2020, è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l’anno 2021. Il credito d’imposta per i conferimenti e il credito d’imposta per le perdite 2020 si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate.
 
 
Fondo patrimonio Pmi. La terza misura, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, è rappresentata dall’istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020. L’obiettivo del fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, che abbiano una scadenza di sei anni, con un’opzione di rimborso anticipato a favore dell’emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia.
Le società che emettono i titoli soddisfano le condizioni di ammissione per un ammontare massimo che deve essere pari al minore importo: tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale, di cui si è detto sopra, e del 12,5% dell’ammontare dei ricavi.
Diversi criteri per la determinazione dell’ammontare massimo si applicano qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto comunitario.
La società emittente assume l’impegno di: non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; fornire al soggetto gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
La gestione del fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, o a società da questa interamente controllate. Gli strumenti emessi ai fini della sottoscrizione del fondo abbiano una scadenza di sei anni, con una opzione di rimborso anticipato a favore dell’emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
 
 
 
Le deroghe agli aiuti di stato. Si ricorda che la Commissione ha autorizzato una serie di progetti relativi ad aiuti di Stato, notificati da diversi Stati membri. Il Quadro temporaneo, come modificato il 3 aprile scorso, legittima, fino al 31 dicembre 2020, 10 tipologie di aiuti di stato al fine di consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto economico attuale. Si tratta di: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, prestiti, garanzie e partecipazioni; garanzie di stato; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche; assicurazioni al credito all’esportazione a breve termine; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per la produzione di prodotti connessi al Covid-19; differimento di imposte e contributi previdenziali; sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che altrimenti dovrebbero essere licenziati. Infine, la possibilità per gli Stati di varare misure per la ricapitalizzazione e la concessione di debiti subordinati a favore delle imprese in difficoltà. Le nuove disposizioni inoltre fissano una serie di condizioni per evitare distorsioni della concorrenza.
 
 
Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti. Un patrimonio da 40 mld destinato per il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Si chiamerà Patrimonio Rilancio, con il ruolo di cassa depositi e prestiti nel ruolo di emittente di strumenti finanziari di partecipazione.  In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello stato. La garanzia dello stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, a specifiche condizioni.
 
 
È previsto un regime fiscale agevolato. Il patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.
Il patrimonio destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.

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