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Iper ammortamento per investimenti effettuati fino al 30 settembre 2018, ma con ordini conclusi e acconti del 20% pagati non oltre il 2017. Con la approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione del Dl 91/2017, diventa definitiva la proroga di un trimestre della data ultima per completare gli investimenti ammessi alla maggiorazione del 150%. Chi vuole approfittare del super sconto per i macchinari industria 4.0 deve, al rientro dalle ferie, correre a completare la pianificazione degli acquisti. Resta invece ferma al 30 giugno 2018 la data limite per gli investimenti super ammortizzabili.
Tre mesi in più
La legge 232/2016, oltre a prorogare il periodo del super ammortamento, ha previsto una maggiorazione del 150% per l’ammortamento deducibile su investimenti in beni strumentali inclusi nell’elenco allegato A) alla legge, che vengono interconnessi alla rete aziendale. Per la norma gli investimenti iper ammortizzabili vanno realizzati nel periodo di validità della proroga del super ammortamento e cioè entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro fine 2017 sia confermato l’ordine di acquisto e pagato un acconto del 20%. Per chi effettua investimenti iper ammortizzabili, è inoltre previsto un incentivo (super ammortamento del 40%) per acquisti di software inclusi nell’allegato B) alla legge fatti nello stesso arco temporale. L’articolo 14 del Dl 91/2017, convertito in legge, rende indipendenti i periodi di validità del super e dell’iper ammortamento. Per quest’ultimo incentivo, viene portato dal 30 giugno al 30 settembre 2018 il termine ultimo entro cui effettuare l’acquisto, qualora, entro il 31 dicembre 2017, sia stato accettato l’ordine e pagato l’acconto pari almeno al 20% del prezzo. Per super ammortamento e investimenti in software resta invece fermo il termine originario del 30 giugno.
Corsa contro il tempo
Lo spostamento in avanti della data ultima per l’iper ammortamento consentirà ai produttori di beni strumentali di eseguire gli ordini ricevuti con più tempo a disposizione.
Il termine del 30 settembre 2018, lo ricordiamo, riguarda il momento della consegna del bene (per le ordinarie cessioni) oppure l’ultimazione dell’opera (che consiste nella accettazione da parte del committente con eventuale collaudo se previsto) in caso di macchinari realizzati in appalto.
Se, al 30 settembre 2018, l’impianto non sarà ultimato, si potrà comunque applicare il 150% alla parte di costo sostenuto a tale data, come risultante da stati di avanzamento lavori accettati e liquidati in via definitiva.
Non essendo stato modificato il termine per la conferma degli ordini, le imprese interessate, al rientro dalle ferie, avranno soltanto ulteriori 4 mesi per pianificare gli investimenti che intendono agevolare.
Si dovrà infatti, entro fine anno, dopo aver individuato il progetto, scelto il fornitore e definito le condizioni, procedere con la firma dell’ordine formale e con la sua accettazione (oppure con la sottoscrizione del contratto di appalto per investimenti di questo tipo) e pagare un acconto non inferiore al 20%.
Intrecci di date
La mancata proroga della data ultima per il super ammortamento complica le interrelazioni tra i due incentivi illustrate dalla circolare 4/E/2017, secondo cui, se nell’anno di entrata in funzione manca la interconnessione, spetta comunque la deduzione maggiorata del 40%, che verrà poi sottratta dal bonus del 150% una volta che il cespite sarà interconnesso.
Con la doppia data ultima (30 giugno e 30 settembre), però, vi saranno investimenti iper ammortizzabili che non rientrano invece nel super ammortamento, sicché, fino a quando l’interconnessione non viene effettuata, nessuna maggiorazione spetterà al contribuente, restando da chiarire se la quota non stanziata come super ammortamento iniziale, possa comunque essere recuperata con l’iper ammortamento.