Approfondimenti e spunti per far crescere il tuo business.
La «campagna bilanci» 2018 non è ancora iniziata, ma già dal mondo imprenditoriale trapela preoccupazione per una disposizione che, se non opportunamente interpretata, potrebbe creare seri problemi in assenza di modifiche e chiarimenti: si tratta dell’obbligo di dare conto nella nota integrativa di tutte le “provvidenze” incassate dalla Pa oltre la soglia di 10mila euro nell’anno.
L’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 (legge concorrenza) ha previsto, nell’ambito di una serie di obblighi di trasparenza rivolti a soggetti ben determinati, che «le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato».
Al comma 127) si prevede che «per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti» l’obbligo di pubblicazione non sussiste se l’importo ricevuto dal beneficiario (non si comprende bene se a livello di singola provvidenza o complessivo) è inferiore a 10mila euro nel periodo considerato. La (draconiana) conseguenza ad un eventuale inadempimento è fissata dalla medesima disposizione: l’inosservanza dell’obbligo, infatti, determina «la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente», data che dovrebbe essere identificata nel termine di deposito del bilancio.
Poiché la disposizione è stata pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» del 14 agosto 2017 (quando ancora alcuni bilanci dovevano essere depositati), un primo «giallo» ha riguardato la decorrenza. Problema risolto dal ministero del Lavoro, che (su parere conforme del Consiglio di Stato n. 1449 del 1° giugno 2018) ha affermato che «costituiscono oggetto di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018» per cui, in presenza di esercizio coincidente con l’anno solare, il primo bilancio interessato è quello che si è chiuso lo scorso 31 dicembre.
In proposito, la nuova tassonomia Xbrl (versione Pci 2018-11-04), resa disponibile in novembre ed obbligatoria per i bilanci ordinari e consolidati chiusi a partire dal 31 dicembre scorso, prevede nel tracciato della nota integrativa (anche per i bilanci abbreviati e in una sezione ad hoc dei bilanci delle microimprese) un apposito campo testuale dedicato a queste informazioni.
Ciò che più sorprende è l’ampia estensione di un simile obbligo, in particolare se considerato alla luce del fatto che le più importanti informazioni da pubblicare sono già attentamente monitorate dalla Pa. Si pensi alle agevolazioni di natura tributaria (super e iperammortamenti, crediti d’imposta, detrazioni), che sono già oggetto di monitoraggio nell’ambito della dichiarazione dei redditi e talvolta addirittura oggetto di specifici obblighi comunicativi per il riparto delle risorse. Peraltro, l’articolo 6 della legge 212/2000 impedisce la richiesta di «documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente».
Assonime, nella circolare n. 21/2018, illustrando il Registro nazionale degli aiuti di stato (Rna), operativo dal 12 agosto 2017 presso il Mise, non ha mancato di rilevare come appare ora «sproporzionato un parallelo sistema di pubblicità, come quello previsto dal comma 125, accompagnato da un regime sanzionatorio in base al quale l’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti».
È necessario che, ad esempio nell’ambito della conversione del decreto semplificazioni, si intervenga ad eliminare le duplicazioni, chiarendo che l’obbligo non riguarda né gli aiuti di stato né le agevolazioni di natura fiscale o previdenziale ed ogni beneficio a carattere generale già in altro modo comunicato dalle imprese. Per le altre provvidenze, sarebbe comunque opportuno precisare che nella nota integrativa vadano indicati i soli importi di beneficio realmente fruiti dalle aziende nel 2018 (anche se riferiti, ad esempio, ad investimenti di anni precedenti). Con l’occasione, la sanzione potrebbe essere rivista. Il tempo stringe: oltre alle società con esercizio a cavallo esistono migliaia di consorzi con attività esterna che depositeranno al registro imprese la situazione patrimoniale entro il prossimo 28 febbraio.