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La nuova legge a tutela del lavoro autonomo stabilisce che le spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché quelle di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10mila euro.
Le nuove regole previste dal legislatore sono applicabili dal periodo d’imposta 2017 (modello Redditi 2018). È inoltre possibile tenere conto della novità in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso, qualora ci si avvalga del criterio previsionale.
La modifica che è stata apportata riguarda il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, con il passaggio da un regime di deducibilità parziale delle spese di formazione a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo.
La disciplina precedente.
In base alla disciplina in vigore fino al 2016, infatti, le spese erano deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Questa limitazione, introdotta con finalità antielusiva per contrastare le iniziative di alcune categorie professionali, che talvolta organizzavano convegni in località turistiche, finiva per penalizzare anche l’attività di aggiornamento professionale svolta nel medesimo luogo in cui veniva esercitata l’attività professionale.
Con un’interpretazione ulteriormente restrittiva (si confronti la circolare 35/E del 2012, punto 2.1), l’agenzia delle Entrate aveva inoltre precisato che la disposizione, non facendo alcun riferimento alla tipologia di offerta formativa, fosse applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in Albi professionali.
A tal proposito occorre ricordare che l’articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 137/2012 relativo alla riforma delle professioni prevede, nell’interesse generale e al fine di garantire la dovuta qualità ed efficienza delle prestazioni rese, che ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali.
Il Jobs act degli autonomi permette dunque di superare le precedenti limitazioni, con la finalità di incentivare la formazione dei professionisti, nel rispetto del plafond di 10mila euro, consentendo l’integrale deduzione dei relativi costi.
Nel plafond vitto e alloggio
La deduzione è concessa, nel limite del plafond, anche con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi di formazione, senza scontare l’ulteriore limitazione del 75%, prevista dall’articolo 54 del Testo univoco delle imposte sui redditi, che l’agenzia delle Entrate (si veda la circolare 53/2008) riteneva applicabile su tali costi, ammettendone solo la parziale deduzione nella misura del 37,5 per cento (ossia il 50% del 75%).
Documenti da conservare
È implicito che il contribuente dovrà prestare particolare attenzione nel conservare la documentazione atta a dimostrare il collegamento tra le spese in questione e l’evento formativo.
È inoltre ragionevole ritenere che la deducibilità integrale delle spese di viaggio e soggiorno operi anche nel caso in cui la partecipazione all’attività di formazione (ad esempio, un convegno) sia gratuita.
In tale ipotesi, non essendo disponibile sul piano documentale alcuna fattura recante addebito di spese di formazione, sarà onere del professionista esibire in sede di verifica ogni altra documentazione idonea a dimostrare il collegamento delle spese sostenute con l’evento cui si è preso parte, ad esempio gli atti o le relazioni del convegno.
Sebbene la disposizione non lo chiarisca, ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che nell’ambito delle associazioni tra professionisti la soglia di 10mila euro debba essere riferita ad ogni singolo associato.