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Slalom tra mille variabili per il calcolo della mini-Ires del 15 per cento. La determinazione della parte di imponibile Ires cui spetta la riduzione di 9 punti, prevista dai commi 28 e seguenti della legge di Bilancio 2019 (la 145/2018), richiede un intenso scambio di informazioni tra contabilità (utili destinati a riserva), ufficio fiscale (ammortamenti dedotti e residuo da ammortizzare) e risorse umane (costo dei neoassunti).
Ace e superammortamento addio.
La legge di Bilancio cancella dal 2019 l’agevolazione Ace che premiava, dal 2011, gli incrementi di patrimonio a seguito di utili trattenuti e di conferimenti in denaro dei soci. Vengono solamente fatte salve le eccedenze di deduzioni inutilizzate al termine del 2018 che potranno essere impiegate per abbattere il reddito dei successivi esercizi. Scompare, inoltre, l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi (diversi da quelli Industria 4.0), il cosiddetto superammortamento, che va ad esaurirsi con il 30 giugno 2019 per gli ordini che sono stati effettuati entro lunedì 31 dicembre con pagamento di acconto del 20 per cento.
Questa coppia di agevolazioni, il cui meccanismo di calcolo era abbastanza semplice, viene sostituita, dal periodo di imposta 2019, da un incentivo consistente nella riduzione di 9 punti dell’aliquota Ires (riduzione valida anche per il reddito delle imprese Irpef) applicata a una quota parte dell’imponibile determinata da un complesso insieme di variabili che toccano gli utili destinati a riserva, gli ammortamenti sui nuovi investimenti e il costo dei dipendenti neoassunti.
Incastro delle variabili.
L’importo agevolabile si determina assumendo il minore importo tra due parametri: (a) l’utile dell’anno precedente (si parte con quello del bilancio al 31 dicembre 2018) destinato a riserve diverse da quelle non disponibili e (b) la sommatoria tra «investimenti» e «costo del personale» assunto dal 1° ottobre 2018. Questi due ultimi elementi, a loro volta, sono il risultato di ulteriori elaborazioni e confronti di valori (per quanto riguarda gli investimenti si veda l’articolo in basso) che rendono il calcolo, come detto, particolarmente complicato.
L’eccedenza del primo parametro sul secondo (o viceversa) consente (comma 30 della legge di Bilancio) di riportare a nuovo il relativo importo per aggiungerlo al corrispondente parametro dell’anno seguente. Ad esempio, se nel 2019 il parametro (a) (utile 2018 destinato a riserva disponibile) supera la sommatoria (b) tra investimenti e costo dei neoassunti (a cui corrisponde, essendo questo il minor importo, l’imponibile al 15%), l’eccedenza si aggiunge all’utile del 2019 destinato a riserva nel 2020 da confrontare con la sommatoria (b) di tale anno.
Quando invece entrambi i parametri superano l’imponibile Ires totale (o anche quando l’imponibile è negativo), tutta l’imposta viene applicata al 15% e si riporta a nuovo sia l’eccedenza del primo elemento (a) sia quella del secondo (b). Ad esempio, se l’imponibile 2019 è di 1.000, il parametro (a) è pari a 1.500 e la sommatoria (b) ammonta a 1.300, l’Ires si liquiderà tutta al 15% (150) e si riporteranno al 2020 i seguenti importi: (a) per 500 e (b) per 300.
Consolidato e soggetti Irpef.
L’imponibile ad aliquota agevolata si trasferisce, nel consolidato fiscale, da ogni singola fiscal unit alla dichiarazione di gruppo nei limiti del reddito complessivo (eccedente le eventuali perdite), come stabilisce il comma 31. L’Ires su tale importo verrà liquidata nel mod. CNM al 15% e gli accordi di consolidato regoleranno il trasferimento di adeguate somme compensative a favore di chi ha apportato l’imponibile agevolato.
Il meccanismo vale anche nella trasparenza tra società di capitali (articolo 115 Tuir), con attribuzione pro quota ai soci, e si estende infine alle imprese Irpef (e società personali) in contabilità ordinaria, nonché a quelle in semplificata qualora integrino le scritture contabili con un prospetto con la movimentazione del patrimonio netto.