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I nuovi interventi, più precisamente tre, puntano a promuovere la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese colpite dall’emergenza Covid-19, con l’intervento di investitori privati. I tre regimi sono complementari, fornendo quindi una scelta alle Pmi coinvolte.
Il primo aiuto è sotto forma di un credito di imposta, già presente nelle norme che si sono susseguite in questi mesi (Dl liquidità e Dl rilancio). In buona sostanza, gli investitori privati che conferiscono capitali nelle imprese colpite avranno diritto a beneficiare di un credito d’imposta pari fino al 20% dell’importo investito. Gli aiuti nel quadro di questo regime saranno quindi concessi sia all’investitore (che beneficia dell’agevolazione fiscale) sia all’impresa beneficiaria (destinataria dell’investimento).
La seconda misura si muove sempre sulla struttura del credito di imposta. Questa volta la soglia sale fino al 30% dell’aumento del capitale.
Il terzo regime, infine, è sotto forma di sostegno pubblico che si concretizzerà in prestiti subordinati. La condizione di accesso, il requisito per le imprese interessate è la grave riduzione dei ricavi in marzo e in aprile.
Gli aiuti hanno una soglia entro cui muoversi. Ed è quella di 800mila € a impresa (nel settore dell’agricoltura primaria e in quello della pesca e dell’acquacoltura, si applicano limiti diversi, rispettivamente i limiti di 100mila € e 120mila € per impresa). Mentre nel caso del sostegno pubblico, il paletto che mette Bruxelles è quello di non superare il 12,5% del fatturato del beneficiario nel 2019, come previsto dal quadro temporaneo.
Da considerare anche il fattore tempo: gli aiuti sono limitati nel tempo e possono essere concessi solo entro la fine del 2020.
Sempre per le microimprese, in precedenza, la Commissione era intervenuta modificando il quadro temporaneo degli aiuti (QT) con una comunicazione in cui si aprivano canali di finanziamento anche alle imprese già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, fermo il rispetto di alcune specifiche condizioni. Il sostegno si rivolge anche alle start-up innovative.
Per la Commissione si intendono micro e piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro.
Le condizioni per accedere al regime di aiuti sono di non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o non essere soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli Aiuti di Stato.
La modifica aumenta, come detto in precedenza, le possibilità di sostenere le start-up, in particolare quelle innovative, che potrebbero registrare perdite nella loro fase di crescita.
Sono 11 nel complesso le linee di aiuto che la Commissione Europea ha autorizzato per consentire agli Stati membri di avvalersi di una flessibilità che si tramuti in sostegno del tessuto produttivo industriale nel contesto dell’emergenza Covid-19.
In Italia gli interventi hanno preso forme nelle norme introdotte con i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio. Di seguito un riepilogo: