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Pmi, 6 miliardi per microimprese e partite Iva

Finanza e Pagamenti

22 Settembre 2020

American Express

I nuovi interventi, più precisamente tre, puntano a promuovere la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese colpite dall’emergenza Covid-19, con l’intervento di investitori privati. I tre regimi sono complementari, fornendo quindi una scelta alle Pmi coinvolte.
Il primo aiuto è sotto forma di un credito di imposta, già presente nelle norme che si sono susseguite in questi mesi (Dl liquidità e Dl rilancio). In buona sostanza, gli investitori privati che conferiscono capitali nelle imprese colpite avranno diritto a beneficiare di un credito d’imposta pari fino al 20% dell’importo investito. Gli aiuti nel quadro di questo regime saranno quindi concessi sia all’investitore (che beneficia dell’agevolazione fiscale) sia all’impresa beneficiaria (destinataria dell’investimento).
La seconda misura si muove sempre sulla struttura del credito di imposta. Questa volta la soglia sale fino al 30% dell’aumento del capitale.
Il terzo regime, infine, è sotto forma di sostegno pubblico che si concretizzerà in prestiti subordinati. La condizione di accesso, il requisito per le imprese interessate è la grave riduzione dei ricavi in marzo e in aprile.
Gli aiuti hanno una soglia entro cui muoversi. Ed è quella di 800mila € a impresa (nel settore dell’agricoltura primaria e in quello della pesca e dell’acquacoltura, si applicano limiti diversi, rispettivamente i limiti di 100mila € e 120mila € per impresa). Mentre nel caso del sostegno pubblico, il paletto che mette Bruxelles è quello di non superare il 12,5% del fatturato del beneficiario nel 2019, come previsto dal quadro temporaneo.
Da considerare anche il fattore tempo: gli aiuti sono limitati nel tempo e possono essere concessi solo entro la fine del 2020.
Sempre per le microimprese, in precedenza, la Commissione era intervenuta modificando il quadro temporaneo degli aiuti (QT) con una comunicazione in cui si aprivano canali di finanziamento anche alle imprese già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, fermo il rispetto di alcune specifiche condizioni. Il sostegno si rivolge anche alle start-up innovative.
Per la Commissione si intendono micro e piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro.
Le condizioni per accedere al regime di aiuti sono di non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o non essere soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli Aiuti di Stato.
La modifica aumenta, come detto in precedenza, le possibilità di sostenere le start-up, in particolare quelle innovative, che potrebbero registrare perdite nella loro fase di crescita.
Sono 11 nel complesso le linee di aiuto che la Commissione Europea ha autorizzato per consentire agli Stati membri di avvalersi di una flessibilità che si tramuti in sostegno del tessuto produttivo industriale nel contesto dell’emergenza Covid-19.
In Italia gli interventi hanno preso forme nelle norme introdotte con i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio. Di seguito un riepilogo:
 

  1. Sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100mila € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120mila € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800mila € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800mila € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100mila € e 120mila € per impresa.
  2. Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.
  3. Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese.
  4. Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche.
  5. Assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”.
  6. Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al Coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
  7. Sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di Covid-19 fino alla prima applicazione industriale.
  8. Sostegno alla produzione di prodotti utili per contrastare la pandemia di Covid-19 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.
  9. Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia.
  10. Sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di Covid-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.
  11. Aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata.

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