Approfondimenti e spunti per far crescere il tuo business.
Il trasferimento in Italia della partecipata estera consente l’affrancamento gratuito dei beni in ingresso al valore di mercato. È la conseguenza di quanto stabilito dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), che ha introdotto all’interno del Tuir l’articolo 166-bis volto a disciplinare il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di imprese commerciali non residenti.
Prima dell’introduzione della norma, le Entrate avevano stabilito che i valori dei beni in ingresso dovessero essere assunti per l’importo corrispondente ai valori storici ogni qual volta il trasferimento avveniva in continuità e senza tassazione delle plusvalenze latenti da parte dell’ordinamento di partenza. Il riconoscimento dei (maggiori) valori correnti era invece consentito a condizione che tali valori fossero stati assoggettati a tassazione in uscita (exit tax) nel paese di provenienza.
La nuova disposizione ha invece previsto come principio generale – applicabile ai trasferimenti da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia – che il valore fiscale in entrata degli elementi dell’attivo e del passivo sia identificabile nel «valore normale», ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
Per i soggetti provenienti da Paesi black list, invece, il riconoscimento del valore normale non è automatico ma è legato all’ottenimento di un accordo preventivo stipulato ai sensi dell’articolo 31-ter del Dpr 600/1973.
In assenza di accordo, il valore fiscalmente riconosciuto sarà pari:
per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;
per le passività, al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.
In pratica, le società estere che trasferiscono in Italia la residenza fiscale (e che provengono da Stati collaborativi) beneficiano di un affrancamento gratuito dei beni facenti parte del compendio aziendale a valori di mercato.
Il maggior valore di mercato sarà riconosciuto fiscalmente anche se il trasferimento avviene in continuità di valori contabili. In tale ipotesi, il riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento fiscale, rispetto a quella imputata a conto economico, sarà consentita in via extracontabile.
Seppur non espressamente previsto in via normativa, il principio di valorizzazione dei beni al fair value è esteso anche ai trasferimenti realizzati per il tramite di operazioni straordinarie neutrali (risoluzione 69/2016). Pertanto, i valori “entrati” in Italia per mezzo di una fusione per incorporazione (o di una scissione) di un’entità estera in una società italiana, risulteranno valorizzati in capo al soggetto incorporante (beneficiario) al valore normale senza necessità di pagamento di imposte sostitutive.
Evidentemente, a fronte dell’affrancamento gratuito dei beni a valori di mercato, va considerato che il trasferimento della residenza fiscale (o l’incorporazione della società estera) comporta che i redditi della società trasferita/incorporata saranno assoggettati ad imposizione in Italia.