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Emendamento allunga di un anno l’opportunità per imprese e professionisti.
Si allunga per un altro anno lo scambio dare-avere tra importi dovuti con le cartelle e somme che si devono avere dalla Pa. Imprese e professionisti, che vantano crediti con la Pa, potranno compensare, anche per il 2018, i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. Compensazione che sarà possibile per le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017.
L’allungamento al 2018 è previsto da un emendamento al decreto Dignità. L’articolo, titolato «Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione», stabilisce che le «disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (…) si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (…), anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017».
I contribuenti potranno perciò compensare le cartelle di pagamento, per i carichi affidati alla Riscossione entro il 31 dicembre 2017, con i crediti non prescritti, maturati nei confronti della Pa e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Questa speciale compensazione è disciplinata dall’articolo 28-quater del Dpr 602/1973. L’articolo richiamato, che ha per titolo compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A questo fine, le certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Nei casi in cui la pubblica amministrazione non versa all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione, entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell’Interno e dell’Economia e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito. E’ infatti disposto che le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.